1. Al perito immobiliare compete lo svolgimento di attività connesse all'effettuazione di una perizia immobiliare, eseguita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e in base agli standard delle prestazioni definiti dall'Associazione nazionale dei periti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).