Art. 4.
(Compiti del perito immobiliare).

      1. Al perito immobiliare compete lo svolgimento di attività connesse all'effettuazione di una perizia immobiliare, eseguita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e in base agli standard delle prestazioni definiti dall'Associazione nazionale dei periti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).